Veranda sì, veranda no? Cosa dice la legge?
Quando si parla di legge e permessi per costruire, uno degli argomenti per i quali i nostri clienti richiedono più spesso una consulenza tecnica riguarda la veranda. Bisogna considerarla una pertinenza? Può essere chiusa senza problemi?
A questa e molte altre domande proviamo a rispondere in questo articolo.
Innanzitutto partiamo dalla definizione: per il Regolamento Edilizio, la veranda è “un locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili“, che “può essere ricavata delimitando, in tutto o in parte, spazi accessori ad uso privato (quali una loggia, un portico, un balcone, una terrazza, una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare), oppure realizzando ex novo spazi aventi le medesime caratteristiche”.
Ma occorrono dei permessi per chiudere una veranda?
Con sentenza Cass. Sez. III n. 1483 del 15 gennaio 2014 (Cc 3 dic 2013) è stato stabilito che “la trasformazione di un balcone, anche di modesta superficie, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, nè intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero a permesso di costruire, la cui realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, integra il reato previsto dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001″.
Le pene previste per i trasgressori sono le seguenti:
- l’ammenda fino a 10.329 euro per non avere osservato norme, prescrizioni e modalità esecutive previste, regolamenti edilizi, strumenti urbanistici e permesso di costruire;
- arresto fino a 2 anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro per esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione.
Ad ogni modo è importante ricordare che esistono, in Italia, numerosi interventi per i quali lo Stato non richiede nessun titolo abilitativo o permesso. Quali sono?
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