Sono necessari permessi edilizi per il Bonus ristrutturazione?
Quando si parla di Bonus ristrutturazione si parla – molto spesso – anche di titoli abilitativi edilizi, anche noti più semplicemente come titoli edilizi.
Ma di cosa si tratta? Di pratiche amministrative necessarie per la progettazione e la realizzazione di interventi su immobili ed edifici.
La normativa vigente ne identifica cinque:
1) Edilizia libera, che in realtà non necessità di alcun titolo specifico (fermo restando il rispetto di tutte le norme relative a antisismica, sicurezza, antincendio, aspetti igienico-sanitari, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico, codice dei beni culturali e vincoli paesaggistici)
2) CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata,
3) PdC – Permesso di Costruire
4) SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
5) Super SCIA
In precedenza abbiamo già affrontato la differenza tra CILA e SCIA, affrontando anche il tema della possibili sanzioni, in un articolo che potrete consultare cliccando qui.
Oggi ci concentreremo invece sull’Edilizia libera, nella quale rientrano:
– interventi di manutenzione ordinaria
– interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
– opere temporanee rimovibili in un arco temporale massimo di 90 giorni
– interventi su serre stagionali senza strutture in muratura
– opere di pavimentazione o di impermeabilizzazione
– installazione di pannelli solari o fotovoltaici
– interventi destinati all’eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la metratura e la sagoma dell’edificio.
In merito al Bonus ristrutturazione, la richiesta di chiarimento che un cittadino ha rivolto all’Agenzia dell’Entrate in merito è la seguente:
“Vorrei ristrutturare il bagno di casa (di proprietà), includendo il rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (del solo ambiente bagno) senza alterare la struttura delle pareti, tramezzi, eccetera.
Vorrei sapere se servono permessi, autorizzazioni da presentare al comune (CILA) per poi accedere alla detrazione. Basta solo un’autocertificazione sostitutiva di atto notorietà, oppure per le agevolazioni è solamente necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario ‘parlante’?”
Questa la risposta dell’Ente, pubblicata su Fisco Oggi, rivista online ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:
“Per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra i vari documenti occorre conservare e presentare, su richiesta degli Uffici, le abilitazioni amministrative prescritte dalla legislazione edilizia, in vigore al momento dell’effettuazione dei lavori, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare: concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori.
Solo se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000), in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.
Riguardo ai titoli e agli atti legittimanti gli interventi edilizi, è possibile far riferimento al decreto legislativo n. 222/2016 con il quale è stato attuato un riordino complessivo sulla materia e ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera. In sintesi, questo documento distingue gli interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, dagli interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).
Inoltre, al decreto è allegata la Tabella “A” che nella “Sezione II – Edilizia” riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.”
In sostanza, quindi, nel caso in cui gli interventi previsti rientrino nell’Edilizia Libera, è possibile usufruire delle detrazioni ma è richiesta – necessariamente – una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale

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