La necessità di ampliare gli spazi utilizzabili all’interno del proprio appartamento, porta spesso molti padroni di casa a realizzare soppalchi più o meno spaziosi in legno, in cartongesso o in ferro battuto.
Eppure non sempre ciò è possibile senza le dovute autorizzazioni; scopriamo insieme in quali casi sono necessarie e in quali altri, invece, è possibile procedere senza nessun adempimento burocratico.
Partiamo innanzitutto dal significato del termine: il Regolamento Edilizio Tipo (RET) definisce il soppalco come la «partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso».
Ma quando è necessario essere autorizzati e quando no? Secondo quanto previsto dalla normativa, l’autorizzazione non si rende necessaria quando il soppalco non sviluppa superficie utile e quindi non costituisce “superficie abitabile”, ovvero quando il vano che si ottiene non abbia altezza, spazi e luci che lo rendano fruibile alle persone. In tal caso parliamo, per intenderci, del classico ripiano-ripostiglio per gli attrezzi, le scarpe o i giocattoli che non si usano più.
Al contrario, se si intende realizzare un soppalco in grado di ospitare – ad esempio – un ambiente notte o uno studio, occorre presentare un elaborato tecnico al proprio Comune e chiedere il permesso di costruire.